La sentenza n. 242 del 2019 ovvero della rarefazione del parametro costituzionale e della fine delle “rime obbligate”? Un giudizio di ragionevolezza in una questione di costituzionalità eticamente (molto) sensibile

La sentenza n. 242 del 2019 pone all’attenzione della dottrina molteplici linee problematiche: dalla delicatissima sfera delle questioni relative al “fine vita” alle riflessioni concernenti lo strumento decisionale prescelto dalla Corte (sentenza di accoglimento “manipolativa-additiva”). La motivazione della sentenza si caratterizza per la rarefazione del parametro costituzionale e per il ridotto spazio assegnato alla riflessione relativa all’esistenza di un fondamento costituzionale del suicidio (e dunque dell’aiuto al suicidio), che viene raffigurato come conseguenza del diritto a rifiutare le cure. Utilizzando lo schema del giudizio di ragionevolezza la Corte costituzionale dichiara “irragionevole” punire penalmente l’aiuto al suicidio quando la relativa condotta venga a concretizzarsi con riguardo a casi che – secondo la legge n. 219 del 2017 – giustificano il ricorso alla sedazione profonda. Ma, in questa argomentazione, estremamente rarefatto è proprio il parametro costituzionale. Nella motivazione della sentenza i parametri costituzionali invocati (artt. 3 e 32 Cost.) non ricevono specifico approfondimento ed il peculiare dispositivo di accoglimento è conseguenza della scelta della Corte di optare per una dichiarazione di incostituzionalità volta ad introdurre una “nuova” disciplina. Riemergono così i profili problematici che accompagnano, fin dalla sua apparizione, la storia della giustizia costituzionale in particolare con riguardo al ruolo del giudice costituzionale nell’ordinamento ed ai rapporti dello stesso con il potere legislativo.

The sentence of the constitutional Court n. 242 of 2019 brings to the attention of the scholars many problematic lines: from the very delicate sphere of questions related to the “end of life” to the reflections concerning the decision-making tool chosen by the Court (“manipulative-additive” acceptance judgment). The motivation of the sentence is characterized by the rarefaction of the constitutional parameter and the reduced space assigned to the reflection relating to the existence of a constitutional foundation of suicide (thus, an aid to suicide), which is depicted as a consequence of the right to refuse care. Using the scheme of the judgment of reasonableness, the constitutional Court declares it “unreasonable” to penalize suicide aid when the relevant conduct becomes concrete with regard to cases which – according to the law n. 219 of 2017 – justify the use of deep sedation. However, in this argument, is the constitutional parameter itself to be extremely rarefied. In the grounds of the sentence, the constitutional parameters invoked (artt. 3 and 32 Cost.) do not receive specific investigation. So, the peculiar acceptance mechanism is a consequence of the Court’s choice to opt for a declaration of unconstitutionality, aimed at introducing a “new” discipline. Thus, emerge the problematic profiles that have accompanied, since its appearance, the history of constitutional justice. In particular, with regard to the role of the constitutional judge in the legal system and its relations with the legislative power.