giovedì, Ago 13, 2026
Eventi
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità
PRESENTAZIONE DELLA COLLANA «DIRITTI E INCLUSIONE»
Sovranità condivisa e potestà punitiva

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: Nessun diritto di assistenza al suicidio e priorità per le cure palliative, ma la Corte costituzionale crea una deroga all’inviolabilità della vita e chiama «terapia» l’aiuto al suicidio
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Numeri monografici > Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato > Nessun diritto di assistenza al suicidio e priorità per le cure palliative, ma la Corte costituzionale crea una deroga all’inviolabilità della vita e chiama «terapia» l’aiuto al suicidio
Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso CappatoFascicoliNumero 1-2020

Nessun diritto di assistenza al suicidio e priorità per le cure palliative, ma la Corte costituzionale crea una deroga all’inviolabilità della vita e chiama «terapia» l’aiuto al suicidio

Di
Giovanna Razzano
Pubblicato: 3 Marzo 2020
5 Min di lettura
Condividi

L’articolo analizza la sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, che ha riscritto l’art. 580 c.p., con una sentenza manipolativa e additiva molto dettagliata. L’aiuto al suicidio resta reato, ma non è più punibile colui che agevola l’esecuzione del proposito suicida nei casi in cui l’aspirante suicida si trova in alcune condizioni, verificate da strutture pubbliche del sistema sanitario nazionale e dai comitati etici territorialmente competenti. La sentenza, di carattere normativo derogatorio, viene criticata dall’Autrice in quanto apre una fessura nelle garanzie poste a tutela della vita, nonostante la stessa Corte lo definisca primo dei diritti inviolabili e presupposto per l’esercizio di tutti gli altri diritti; la sentenza si basa poi sul discutibile presupposto che rifiutare trattamenti sanitari equivalga al procurare intenzionalmente la morte, oltre che sull’idea che l’aiuto al suicidio possa qualificarsi trattamento sanitario, in disaccordo con l’opinione delle società mediche scientifiche. Tuttavia l’A. considera apprezzabile che la Corte abbia chiarito che dal diritto alla vita discende il dovere dello Stato di tutelare la vita e non quello di riconoscere un aiuto a morire; e che, di conseguenza, non sussiste alcun dovere dei medici di esaudire tali richieste. Altrettanto apprezzabili sono ritenute le affermazioni sulla priorità delle cure palliative, un pre-requisito di altre scelte, un aspetto del diritto fondamentale alla salute e un diritto umano riconosciuto universalmente, ben diverso da percorsi di “non punibilità”. Positiva viene ritenuta anche la mancata accentuazione del concetto di dignità intesa in senso soggettivo, che aveva caratterizzato invece la precedente ordinanza della Corte cost. n. 207/2018. L’A. si interroga infine sui rischi legati ad una legge in materia, ritenuta non strettamente obbligatoria, per il fatto stesso che la Corte, dopo aver lasciato un anno al Parlamento per disciplinare il suicidio medicalmente assistito, abbia ritenuto di pronunciare questa sentenza per rimuovere il vulnus costituzionale.

The paper analyzes judgment no. 242/2019 of the Constitutional Court, which rewrote art. 580 of the Italian Criminal Code, by a very detailed manipulative and additive ruling. Aid to suicide remains a crime, but the person who facilitates the execution of the suicidal purpose is no longer punishable in cases where the suicidal aspirant is in certain conditions, verified by public structures of the national health system and by the territorially competent ethical committees. The sentence, which is a “legislative” and derogating rule, is criticized by the Author as it opens a gap in the guarantees placed to protect right to life, despite the fact that the Court defines it the most inviolable right and premise for the exercise of all other rights; the judgment is then based on the questionable assumption that refusing health treatments is the same as intentionally procuring death, as well as on the idea that suicide aid could be qualified as health treatment, in disagreement with the opinion of scientific medical societies. However, the Author considers appreciable that the Court has clarified that from the right to life derives the State’s duty to protect life and not to recognize aid to die; and that, consequently, there is no duty of the doctors to grant these requests. Equally appreciable are the statements on the priority of palliative care, a pre-requisite for other choices, an aspect of the fundamental right to health, as well as a universally recognized human right, very different from “non-punishable” paths. The failure to accentuate the concept of dignity understood in a subjective sense, which had instead characterized the previous order n. 207/2018 of the Constitutional Court, is also considered positive. Finally, the Author wonders about the risks associated with a law on the matter, considered not strictly mandatory, for the very fact that the Court, after leaving a year to the Parliament to adopt a law on assisted medical suicide, decided to pronounce this judgment to remove the constitutional weak point (vulnus).

Razzano – Nessun diritto di assistenza al suicidio e priorità per le cure palliativeScarica

TAGGED:Saggi

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà

Mercoledì 27 maggio 2026, ore 15.00 - Aula Magna “A. Clementi”, Edificio “E. Pontieri”, Università…

26 Maggio 2026

L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

10 giugno 2026 - Università di Padova, Sala "Livio Paladin", Palazzo Moroni

7 Maggio 2026

GIURISPRUDENZA

È incostituzionale l’esclusione del vincolo paesaggistico nella realizzazione di impianti di telecomunicazione su terreni gravati da uso civico (Corte costituzionale, sent. 6 luglio 2026, n. 121)

Anno 2026Corte costituzionaleGiurisprudenza
16 Luglio 2026

La CEDU sull’effettività delle indagini su episodi di violenza motivati da pregiudizio religioso (CEDU, sez. V, sent. 9 luglio 2026, ric. n. 31582/20)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
16 Luglio 2026

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di ripetibilità dei versamenti di denaro sul conto corrente del “convivente” more uxorio (Cassazione Civile, ord. 26 giugno 2026, n. 21881)

Anno 2026Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza
16 Luglio 2026

ARTICOLI CORRELATI

Notazioni su mondo universitario e libertà di ricerca e di insegnamento a partire da Stoner di John Williams

L’Autore espone alcune osservazioni su università, ricerca e insegnamento prendendo le mosse dagli spunti presenti nel romanzo “Stoner” di John…

FascicoliNumero 2-2019
22 Ottobre 2019
Di
Alessandro Morelli

Principio costituzionale di laicità della Repubblica italiana e trattamento giurisdizionale delle discriminazioni religiose

Diversi e significativi sono i fenomeni che, negli ultimi decenni, hanno riportato al centro del dibattito culturale e politico-istituzionale il…

FascicoliNumero 1-2012
4 Settembre 2019
Di
Fulvio Pastore

Obiezione di coscienza, diritto soggettivo e inalienabile della persona umana

L’articolo parte dal presupposto che il concetto di legge non coincide con quello di diritto; quest’ultimo è insito nella natura…

FascicoliNumero 1-2012Numero 1-2017
28 Giugno 2019
Di
Don Pietro Florio

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.