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Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso CappatoFascicoliNumero 1-2020

Un totenrecht o diritto di non soffrire?

Di
Francesco Rinaldi
Pubblicato: 24 Gennaio 2020
5 Min di lettura
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Il potere della volontà di decidere della propria esistenza, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, pone la questione dell’ammissibilità o meno nell’ordinamento di un diritto fondamentale di non soffrire, oggi provvisto, almeno in parte, di copertura legislativa primaria (l. n. 209 del 2017, in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, spec. art. 4, Disposizioni anticipate di trattamento), che ha visto il varo dopo un lungo viaggio: a partire dalla Raccomandazione relativa ai diritti dei malati e dei morenti dell’Assemblea del Consiglio d’Europa del 1976, cui seguì la Dichiarazione sull’eutanasia del 5.5.1980 della Congregazione per la Dottrina della Fede;sino alla «proposta di Testamento biologico» del Prof. Guido Alpa del 1990, sul modello proposto dalla Yale Law school; per giungere alla Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 25.6.1999, Protection des droits de l’homme e de la dignitè des malades incurables et des mourants, ispirata dalla Convenzione di Oviedo del 1997; alle «dichiarazioni anticipate di trattamento» del 2003 del CNB ed alle direttive sull’«alimentazione e idratazione dei pazienti in stato vegetativo persistente» del 2005 del CNB. Diritto di non soffrire, questo, già ammesso, a determinate condizioni, da parte della giurisprudenza, alla quale si deve un contributo determinante, sostitutivo dell’organo legislativo nel concretizzare simili diritti fondamentali (ci si riferisce, in particolare, alle drammatiche decisioni nel caso Welby, Eluana Englaro, Nuvoli, Pretty e Lambert, Terry Schiavo). Sino al sofferto caso Cappato, sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. istigazione o aiuto al suicidio, la cui trattazione fu rinviata dalla Consulta, con l’ordinanza n. 207 del 16.11.2018, per essere poi decisa dalla significativa decisione n. n. 242 del 22.11.2019. Nella complessa relazione tra diritti e libertà di autodeterminazione, principi di giustizia e giudizi di responsabilità, forse, nel contesto dell’argomentazione della decisione della Corte, il tema della dignità umana, con ogni dovuta precisazione e distinzione, certamente implicito, sembra apparire un po’ come il convitato di pietra.

The power of the will to decide of one’s existence, in anticipation of a possible future inability to self-determinetion, raises the question of the admissibility or otherwise in the Order of a fundamental right not to suffer, today provided, at least in part, with legislative coverage primary (Law 209 of 2017, regarding informed consent and advance treatment declarations, spec. art. 4), which was launched after a long journey: starting from the Recommendation relating to the rights of patients and of the dying of the 1976 Assembly of the Council of Europe, which was followed by the Declaration on euthanasia of 5.5.1980 of the Congregation for the Doctrine of the Faith; until the «Biological Testament proposal» by Prof. Guido Alpa in 1990, based on the model proposed by the Yale Law school; to reach the Recommendation of the Council of Europe of 25.6.1999, Protection des droits de l’homme e de la dignitè des malades incurables et des mourants, inspired by the Oviedo Convention of 1997; the «advance treatment declarations» of 2003 of the NBC and the directives on «nutrition and hydration of patients in persistent vegetative state» of 2005 of the NBC. Right not to suffer, this, already admitted, under certain conditions, by the jurisprudence, to which we owe a decisive, substitute contribution to the legislative body in concretizing similar fundamental rights (we refer, in particular, to the dramatic decisions in the case Welby, Eluana Englaro, Nuvoli, Pretty and Lambert, Terry Schiavo). Until the suffered Cappato case, on the question of constitutional legitimacy of art. 580 of the Penal Code incitement or aid to suicide, whose treatment was postponed by the Consulta, with order no. 207 of 16.11.2018, to be then decided by the significant decision no. n. 242 of 22.11.2019. In the complex relationship between rights and freedom of self-determination, principles of justice and judgments of responsibility or liability, perhaps, in the context of the argumentation, the theme of human dignity, with all due clarification and distinction, certainly implicit, seems to appear a bit like the convitato di pietra.

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