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FascicoliNumero 2-2019

«Famiglia mafiosa» e decadenza dalla responsabilità genitoriale, tra diritti di unità e di autonomia della famiglia e diritti di personalità del minore: percorsi rieducativi e non sanzionatori nella relazione familiare

Di
Francesco Rinaldi
Pubblicato: 21 Ottobre 2019
6 Min di lettura
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Il fine ultimo di ogni previsione normativa, interna o sovranazionale, in materia di famiglia resta, pur sempre, la compiuta realizzazione di quel favor minoris, valore fondante della società, la cui funzione è assicurare l’educazione ed il rispetto della dignità umana, tessuto connettivo dei diritti della personalità umana e della relazione tra individuo e comunità, in tutte le sue manifestazioni. Dignità che, sola, potrà assicurargli quella crescita e quella vita familiare e sociale serena, che egli non ha solo il diritto di sognare bensì di avere, nella sua formazione che s’infutura. Ciò, nella prospettiva della famiglia come «comunità intermedia fra l’individuo e lo stato», così da non ridurre «la società ad un binomio individuo-stato» e la famiglia a «strumento essenzialmente giuridico», costituendo, soprattutto, «strumento di formazione della personalità», specialmente del minore. In un simile contesto, s’inserisce la complessa problematica dell’automatismo o meno dell’adozione di provvedimenti de potestate, sino alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, in ipotesi di «famiglia mafiosa». E, si ritiene, in direzione contraria agli effetti di un automatismo, necessaria la concreta ed effettiva valutazione delle condizioni di sviluppo della personalità del minore all’interno della «famiglia criminale» o «mafiosa» o «maltrattante». Una «famiglia liquida», questa, che può giustificare l’intervento sostitutivo del Giudice nel rispetto dei principi costituzionali, ed in particolare del diritto del minore alla «sua famiglia» (art. 30, co. 2, Cost.; Convenzione europea di Strasburgo del 24.4.1967; Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989; art. 8 Convenzione EDU; art. 9 della Carta dei diritti fondamentali UE), ove il genitore o i genitori recuperino la capacità educativa. In una simile direzione, sembra doversi considerare il percorso educativo che: in funzione preventiva, può impedire la decadenza dalla responsabilità genitoriale, attraverso la misura della sospensione; o che, successivo alla decadenza, può consentire l’affidamento del minore e, se necessario e secondo gradualità, la sua adozione, ove si configuri lo stato di abbandono, ma pur sempre nella prospettiva del recupero della famiglia biologica di provenienza e del mantenimento della relazione genitoriale, posto il «diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia» (cosi, l’art. 1, co. 1, della 1. 149 del 2001, cui fa eco l’art. 315-bis, co. 2, cod. civ.).

The ultimate goal of any normative provision, internal or supranational, in family matters remains, however, the complete realization of favor minoris, fundamental value of society, whose function is to guarantee education and respect for dignity human, connective tissue of the rights of human personality and of the relationship between individual and community, in all its manifestations. Dignity that alone can assure him of that growth and that serene family and social life that he has not only the right to dream, but to have, in his formation that he infuncts. This from the perspective of the family as an «intermediate community between the individual and the state», so as not to reduce «the society to an individual-state binomial» and the family to «an essentially juridical instrument», constituting, above all, «an instrument of formation of the personality», especially of the minor. In this context the complex problematic of automatism or not of the adoption of deeds of potestate is inserted, up to the decadence of the parental responsibility, in hypothesis of «mafia family». And, it is believed, contrary to the effects of an automatism, the concrete and effective evaluation of the conditions of development of the personality of the minor within the «criminal family» or «mafia» is necessary. A «liquid family», this, which can justify the replacement of the Judge in respect of constitutional principles, and in particular the right of the minor to «his family» (art. 30, co. 2, Cost.; European Convention of Strasbourg, 24.4.1967; Convention on the Rights of the Child of New York in 1989; art. 8 EDU Convention; art. 9 Charter of Fundamental Rights of the EU), where the parents recover their educational capacity. In this direction, the educational path seems to have to be read, which can prevent the forfeiture of parental responsibility through suspension and with a preventive function; or subsequent to the forfeiture, followed by the assignment and, where necessary and according to graduality, the adoption of the minor in a state of abandonment, but still in the perspective of the recovery of the biological family of origin and the maintenance of the parental relationship, placed the «right of the child to grow up and be educated in his own family» (art. 1, co. 1, 1, 1. 149/2001; art. 315-bis, co. 2, cod. civ.).

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