L’associazionismo comunale tra autonomia, buon andamento e garanzia dei diritti fondamentali. Nota a sentenza Corte Cost. n. 33 del 4 marzo 2019

Il commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019 vuole, in particolare, evidenziare una significativa discontinuità della giurisprudenza costituzionale in materia di associazionismo comunale. La Corte, infatti, legittima l’intervento statale di imposizione di determinate forme associative da cui deriva, innegabilmente, una compressione dell’autonomia comunale, ma solo se effettivamente dalla loro implementazione risulta una maggiore efficienza della gestione di funzioni comunali, a parità di livello di servizi erogati. 
In sostanza, l’intervento statale a fini di contenimento della spesa pubblica, si legittima sulla base della competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica se effettivamente consente un efficientamento della gestione a parità di livello di erogazione dei servizi, nel pieno rispetto del concetto di autonomia quale principio funzionale al soddisfacimento dei diritti fondamentali. Ove tale obiettivo non sia perseguibile, il Comune può derogare all’obbligo di ricorso alla gestione associata. In ogni caso, l’intervento di contenimento della spesa pubblica non può pregiudicare il principio di adeguatezza riducendo il soddisfacimento di diritti fondamentali attraverso i servizi erogati. A

The case-note on the ruling of the Constitutional Court no. 33 of 2019 aims, in particular, to highlight a significant discontinuity in the constitutional jurisprudence on municipal associations. The Court, in fact, legitimizes the state intervention of taxation of certain forms of association, which undeniably compresses the municipal autonomy, but only if their implementation effectively ensures greater efficiency in the management of municipal functions, for equal services provided.
In essence, state intervention aimed at containing public expenditure is legitimate, on the basis of competence in the coordination of public finance, if it actually makes more efficient management at the same level of services provided. In this way, the concept of autonomy as a functional principle for the fulfilment of fundamental rights is fully respected. If this objective cannot be achieved, the municipality may waive the obligation to use associated management. In any case, intervention to contain public expenditure cannot compromise the principle of adequacy and therefore cannot reduce respect for fundamental rights through the services provided.

Daniela Mone Autore