Nelle sentenze “gemelle” n. 348 e n. 349 del 2007 la Corte costituzionale era sembrata far propria la tesi secondo cui l’art. 117, comma 1, Cost. istituirebbe un vero e proprio “rinvio mobile” alle norme internazionali che impongono obblighi allo Stato italiano, in forza del quale le stesse vincolerebbero le leggi interne in quanto tali: indipendentemente, cioè, dalla adozione di appositi atti normativi interni di adattamento. Sarebbero dunque direttamente gli obblighi internazionali a “funzionare” quali norme “interposte” nei giudizi di legittimità costituzionale.
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