L’Adunanza Plenaria in tema di competenza territoriale in relazione al provvedimento di inammissibilità di una domanda di cittadinanza (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, ord. 21 aprile 2021 – 13 luglio 2021, n. 13)

L’Adunanza Plenaria ha stabilito i seguenti principi di diritto in relazione alla competenza territoriale a conoscere dell’impugnazione del provvedimento prefettizio dichiarante l’inammissibilità di una domanda di concessione di cittadinanza italiana: a) la ratio sottesa al c.d. criterio dell’efficacia, previsto dall’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., è quella di temperare il c.d. criterio della sede, secondo un più generale principio di prossimità e secondo una logica di decentramento, e radica quindi la competenza territoriale del Tribunale “periferico” in ordine ad atti emanati da amministrazioni aventi sede in una circoscrizione di un diverso Tribunale o di un’autorità centrale, ma esplicanti effetti diretti limitati alla circoscrizione territoriale del Tribunale “periferico” medesimo; è del pari competente il Tribunale amministrativo “periferico” nel caso di impugnazione di un atto emesso da un’autorità statale periferica, ancorché l’atto esplichi la sua efficacia non limitatamente al territorio di quella regione; b) il decreto di inammissibilità dell’istanza finalizzata ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è emanato da autorità periferica dello Stato e ha effetti diretti limitati al solo ambito territoriale in cui ha sede il Tribunale.

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