L’erogazione delle prestazioni sanitarie convenzionate con il S.S.N. da parte delle strutture private è condizionata dall’emanazione di tre atti amministrativi distinti tra loro (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, sent. 10 novembre 2020, n. 1624)

I giudici amministrativi campani chiariscono che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e l’accreditamento al sistema sanitario, pur avendo reciproche interferenze, rispondono a logiche diverse: l’autorizzazione consente alle strutture sanitarie di esercitare un determinata attività sanitaria, l’accreditamento consente, alle strutture autorizzate, di erogare prestazioni sanitarie a carico del s.s.n., previa stipula di apposita convenzione.

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