Non va accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta in relazione all’Ordinanza della Regione Campania n. 79 del 15.10.2020 poiché, sulla base del doveroso bilanciamento degli interessi proprio della fase cautelare e della verifica rigorosa dei presupposti di “estrema gravità e urgenza” nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare, si ritiene di dover dare prevalenza all’interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato, considerato che tale interesse pubblico espressamente affonda nell’esigenza di tutelare il diritto primario alla salute, messo in pericolo dalla pure evidenziata scarsità delle risorse in relazione alla gestione dell’emergenza sanitaria. Nel contempo, la compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta e va tenuto conto della natura espressamente temporanea della misura e del manifestato proposito di rimodulazione della stessa, all’esito del sopravvenuto DPCM 18 ottobre 2020.
Post correlati
Secondo la Cassazione un “ambiente lavorativo stressogeno” viola il diritto fondamentale della persona del lavoratore (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 15957)
27 Giugno 2024
Secondo la Cassazione la questione della risarcibilità o meno della lesione di un diritto fondamentale non può essere sindacata sotto il profilo dell’omesso esame (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 16002)
27 Giugno 2024
Il Consiglio di Stato considera conforme ai dettami costituzionali il criterio discretivo da utilizzare per individuare i soggetti assoggettati alle competenze dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14 giugno 2024, n. 5365)
27 Giugno 2024
Il TAR Umbria si pronuncia sulla disciplina in materia di emersione dal lavoro irregolare (Tar Umbria, Perugia, sez. I, 14 giugno 2024, n. 471)
27 Giugno 2024
La Corte EDU sui presupposti per la continuazione della custodia cautelare (CEDU sez. V, sent. 13 giugno 2024, ric. n. 44570/19)
27 Giugno 2024