Nei concorsi pubblici, le valutazioni tecnico-discrezionali sull’idoneità psico-fisica dei candidati non sfuggono al sindacato di legittimità amministrativa (T.A.R. Lazio, sez. I quater, sent. 7 ottobre 2020, n. 10151)

Secondo i giudici amministrativi capitolini, le valutazioni effettuate ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio, in occasione di un concorso pubblico, costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa che, tuttavia, non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto. In questi casi è ammissibile il ricorso alla verificazione ai fini dello scrutinio della correttezza della valutazione di inidoneità psico-fisica espressa dalla Commissione esaminatrice concorsuale.

Redazione Autore