L’esclusione dal sistema SPRAR per i richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria(C.d.S, sez. III, sent., 5 agosto 2020, n. 4948)

Il d.l. n. 113 del 2018, con l’art. 12, comma 2, lett. c), al fine di operare una razionalizzazione dei servizi di c.d. seconda accoglienza, ha stabilito che possono accedere allo SPRAR solo i titolari di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) e i minori non accompagnati. Ai richiedenti asilo privi di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari per i quali non è ammessa la facoltà di accedere ai servizi dello SPRAR, è fatta salva l’accoglienza presso i CAS o nei centri governativi di prima accoglienza. Allo stesso modo, una disposizione transitoria consente che i richiedenti asilo e i titolari di protezione umanitaria già presenti nel Sistema di protezione alla data di entrata in vigore del decreto-legge (5 ottobre 2018) possono rimanere in accoglienza nel Sistema fino alla scadenza del progetto di accoglienza in corso, già finanziato.

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