Va accolta la domanda di sospensione del provvedimento di esclusione dalla gara indetta dalla SCR PIEMONTE S.p.A. per l’affidamento di un “Accordo quadro per la fornitura di test rapidi sierologici per la rilevazione qualitativa di anticorpi IgG e IgM anti Sars Cov-2, in campioni di sangue intero, siero o plasma umano, occorrenti agli enti pubblici insistenti sul territorio della Regione Piemonte e nell’ambito dell’emergenza sanitaria per COVID 19”. Nello svolgimento della procedura d’urgenza per l’affidamento di accordi quadro, infatti, la resistente SCR, prima di escludere la concorrente dalla gara per una asserita inidoneità tecnica del test offerto, avrebbe dovuto formulare la richiesta integrativa espressione del principio del soccorso istruttorio, di produzione di analoga documentazione.
Post correlati
Secondo la Cassazione un “ambiente lavorativo stressogeno” viola il diritto fondamentale della persona del lavoratore (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 15957)
27 Giugno 2024
Secondo la Cassazione la questione della risarcibilità o meno della lesione di un diritto fondamentale non può essere sindacata sotto il profilo dell’omesso esame (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 16002)
27 Giugno 2024
Il Consiglio di Stato considera conforme ai dettami costituzionali il criterio discretivo da utilizzare per individuare i soggetti assoggettati alle competenze dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14 giugno 2024, n. 5365)
27 Giugno 2024
Il TAR Umbria si pronuncia sulla disciplina in materia di emersione dal lavoro irregolare (Tar Umbria, Perugia, sez. I, 14 giugno 2024, n. 471)
27 Giugno 2024
La Corte EDU sui presupposti per la continuazione della custodia cautelare (CEDU sez. V, sent. 13 giugno 2024, ric. n. 44570/19)
27 Giugno 2024