Concorso Polizia penitenziaria: l’inidoneità fisica accertata non può essere superata da una verificazione espletata a quattro mesi di distanza dalla seconda visita idoneativa (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 18 giugno 2020 – 1° luglio 2020, n. 4228)

L’inidoneità al reclutamento accertata e confermata dalla commissione medica di seconda istanza per eccesso di massa grassa non può essere superata dagli esiti di una verificazione espletata a quattro mesi di distanza dalla seconda visita idoneativa, in quanto i requisiti di idoneità vanno valutati – pena la violazione della par condicio tra i candidati – al momento della vista medica. Le valutazioni delle Commissioni tecniche in ordine ai requisiti fisici per il reclutamento, infatti: a) sono espressione di discrezionalità tecnica che non può essere superata da pareri pro veritate di segno contrario; b) sono sindacabili solo ove affette da macroscopici vizi di legittimità; c) per loro natura sono irripetibili e non surrogabili con esami svolti presso strutture estranee all’Amministrazione (non dotate delle specifiche competenze del settore e non provviste della necessaria strumentazione), sia per la generale riserva delle valutazioni tecnico-discrezionali in punto di idoneità all’arruolamento, a favore delle preposte strutture, sia per la tutela della par condicio fra gli aspiranti; d) sono soggette al principio tempus regit actum, per cui eventuali risultanze di segno difforme rese in epoca successiva non valgono ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all’uopo preposta. È evidente che se si fondasse l’ammissione alla procedura sulla base della verificazione successiva si metterebbe in crisi l’intero sistema di reclutamento – fondato sul criterio “della infungibilità”, anche sotto il profilo temporale, degli accertamenti eseguiti – che sarebbe permanentemente “esposto” ad esiti di segno contrario, accertati a distanza di tempo e sulla scorta di dati che possono essere stati modificati dalla condotta del soggetto interessato. Ciò non comporta l’insindacabilità assoluta delle valutazioni in sede concorsuale, le quali possono sempre essere contrastate allegando elementi atti ad evidenziarne il travisamento o l’illogicità, purché vi siano elementi convincenti almeno sul piano indiziario.

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