Il licenziamento di un carabiniere a causa dei tatuaggi è una sanzione irragionevole e sproporzionata (T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, sent. 29 giugno 2020, n. 432)

Secondo i giudici amministrativi, “l’incisione di tatuaggi, ove per dimensioni e contenuto siano deturpanti della persona e indice di personalità abnorme, può sicuramente costituire un illecito sul piano disciplinare in quanto in contrasto con il Regolamento sulle uniformi per l’Arma dei Carabinieri oltre che con il d.P.R. 15 gennaio 2010 n. 90 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare)”. Tuttavia, anche se nella Pubblica amministrazione vi è una “ampia discrezionalità” in tema di sanzioni disciplinari, queste devono comunque “conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità”. E nel caso di specie, per l’appuntato di Bologna la sanzione inflitta è certamente sproporzionata “dal momento che anche ove i tatuaggi per le relative dimensioni siano obbiettivamente deturpanti della persona, non si ravvisa per ciò solo il venir meno del rapporto fiduciario con l’Amministrazione”, né si ravvisa “la ragionevolezza della massima sanzione espulsiva”; al contrario, si ravvisano “i presupposti per l’applicazione di una sanzione più mite”.

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