Rimessa alla Corte costituzionale la questione relativa al diniego di patente di guida per i soggetti condannati per reati in materia di sostanze stupefacenti (T.A.R. Lombardia, sez. I, ord. 22 aprile 2020 – 16 giugno 2020, n. 1075)

È rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), per contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione, anche in relazione al comma secondo del medesimo articolo, per come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2018, n. 22, nella parte in cui dispone che <<non possono conseguire la patente di guida>> i soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), senza consentire all’autorità amministrativa margini di esercizio della discrezionalità in relazione alle peculiarità delle singole fattispecie al suo esame.

Redazione Autore