L’approvazione della delibera di dissesto finanziario del Comune non deve essere necessariamente preceduta dalla revoca della precedente delibera con cui è stata disposta la procedura di “predissesto” non trattandosi di una scelta discrezionale per l’ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile, una volta acclarato lo stato di decozione finanziaria dell’ente. In tal caso il Comune non ha facoltà di scelta né sull’an, né sul quando, né sul quomodo circa il dissesto, sicché non abbisogna d’altra puntuale motivazione che l’esatta evidenziazione dei presupposti medesimi. Infatti, anche nell’ipotesi in cui sia stata intrapresa la procedura di cui all’art. 243 bis, la dichiarazione del dissesto ex art. 244 del Tuel costituisce atto dovuto in presenza delle condizioni normativamente prescritte costituite, come si è visto, dalla incapacità funzionale ovvero dalla decozione finanziaria.
Post correlati
Il Consiglio di Stato si pronuncia in tema di sanzioni disciplinari nell’ordinamento militare, con particolare riferimento ai limiti nell’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero (Consiglio di Stato, sez. I, parere 27 giugno 2024, n. 827)
9 Luglio 2024
La CEDU su divieto di esposizione di vignette satiriche in Moldavia (CEDU, sez. X, sent. 25 giugno 2024, ric. n. 15379/13)
9 Luglio 2024
La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di divorzio: per la determinazione dell’assegno si valuta anche la costituzione di un nuovo nucleo familiare (Cassazione Civile, sent. 17 giugno 2024, n. 16703)
9 Luglio 2024
Conversione dell’adozione legittimante in adozione mite: non sempre è possibile (Cassazione Civile, 27 maggio 2024, n. 14777)
9 Luglio 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia su un termine ragionevole per poter contestare in giudizio il licenziamento di una lavoratrice incinta (CGUE, Settima Sezione, 27 giugno 2024, C‑284/23)
9 Luglio 2024