L’applicabilità della disciplina sulla distanza dei manufatti dalle strade di cui al combinato disposto degli artt. 16 del Codice della Strada e 26 del regolamento di attuazione, è subordinata al verificarsi del seguente duplice presupposto: a) la delimitazione dei centri abitati prevista dall’art. 4; b) la classificazione delle strade, demandata ad appositi provvedimenti attuativi dall’art. 2, comma 2, che tuttavia ne individua le tipologie sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, distinguendole in categorie da “A” (corrispondente alle autostrade) a “F bis” (itinerari ciclopedonali). Nelle more di tali adempimenti, le norme previgenti, che devono continuare a trovare applicazione, sono quelle contenute nel decreto interministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, che detta le distanze minime a protezione del percorso stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 della legge n. 765 del 1967.
Post correlati
Il Consiglio di Stato considera conforme ai dettami costituzionali il criterio discretivo da utilizzare per individuare i soggetti assoggettati alle competenze dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14 giugno 2024, n. 5365)
27 Giugno 2024
Il TAR Umbria si pronuncia sulla disciplina in materia di emersione dal lavoro irregolare (Tar Umbria, Perugia, sez. I, 14 giugno 2024, n. 471)
27 Giugno 2024
Il Consiglio di Stato non ritiene la tutela paesaggistica gerarchicamente sovraordinata agli interessi antagonisti (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28 maggio 2024, n. 4766)
14 Giugno 2024
Il TAR Emilia Romagna si esprime sulla legittimità costituzionale delle norme che impediscono l’acquisto della cittadinanza anche qualora sia impossibile, per handicap fisici, acquisire un’adeguata conoscenza della lingua italiana (Tar Emilia Romagna, Parma, sez. I, ord. 30 maggio 2024, n. 145)
14 Giugno 2024
Provvedimenti sanzionatori dell’antitrust: aspetti sostanziali e processuali (T.A.R. Lazio, sez. I, sent. 11 maggio 2024, n. 9315)
30 Maggio 2024