L’azione svolta dall’autorità garante della concorrenza e del mercato rientra nella categoria dei
procedimenti sanzionatori esecutivi, in quanto i provvedimenti adottati all’esito dell’istruttoria
hanno prioritariamente finalità conformativa dell’attività economica privata, essendo esercizio di un
potere di natura ablatoria personale, volto ad eliminare la turbativa dell’interesse pubblico causato
dall’infrazione.
I
provvedimenti de quibus sono atti di amministrazione attiva, finalizzati alla cura diretta
dell’interesse pubblico alla concorrenzialità del mercato; per cui sia l’impresa direttamente
destinataria della decisione sia quelle concorrenti sono titolari di un interesse legittimo.
In ragione del momento retributivo-afflittivo, sono espressione dell’esercizio di un potere
sanzionatorio puro, a fronte del quale il privato è titolare di un diritto soggettivo.
L’accoglimento del ricorso presentato da un concorrente avverso un provvedimento ex art. 15 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287 non comporta necessariamente l’annullamento ex tunc o ex nunc
dell’atto impugnato, allorquando la sua rimozione creerebbe una situazione fattuale contrastante
con gli interessi della parte.
Il giudice può limitarsi alla declaratoria del dovere di rinnovazione del procedimento di esercizio
del potere, con la conseguenza che l’efficacia dell’atto gravato persisterà fino alla modifica o
sostituzione dello stesso da parte dell’autorità.