L’esercizio della discrezionalità da parte della P.A. nel rilascio del porto d’armi da fuoco (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 20 maggio 2020, n. 3199)

Nella sentenza in epigrafe è statuito che l’Amministrazione nell’esaminare l’istanza di colui che richiede il rilascio della licenza di porto d’armi, deve svolgere un’istruttoria congrua ed adeguata, di cui deve dar conto in motivazione, che le consenta una valutazione complessiva del soggetto e dunque tenendo conto anche del percorso di vita del richiedente successivo agli eventuali episodi ostativi, anche ove tali episodi, come nella fattispecie concreta, siano risalenti nel tempo. Il provvedimento di diniego può considerarsi illegittimo qualora lasci emergere la considerazione esclusiva delle condotte risalenti, senza tener conto degli ulteriori elementi (in particolare: gli elementi che erano stati valutati dal Prefetto ai fini della revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni), che pure emergevano dagli atti e che avrebbero consentito all’Amministrazione una valutazione sull’affidabilità attuale del soggetto.

Redazione Autore