Deve essere disapplicata la norma di cui alla lettera e) dell’art. 23 del d.lgs. n. 142/2015 che prevede la sanzione della revoca dell’accoglienza per gli stranieri extracomunitari richiedenti protezione internazionale che siano stati ammessi alle misure di accoglienza e che pongano in essere gravi violazioni delle regole dei centri in cui sono ospitati o comportamenti gravemente violenti. Sul punto, infatti, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 12 |
novembre 2019, C – 233/18 ha statuito che uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni applicabili ad un richiedente in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza o di comportamenti gravemente violenti, la revoca neanche temporanea dell’accoglienza, e tanto sia perché l’applicazione di tale sanzione è incompatibile con l’obbligo di garantire al richiedente un tenore di vita dignitoso sia perché violerebbe il requisito di proporzionalità. |