Deve essere disapplicata la norma che prevede la sanzione della revoca dell’accoglienza per gli stranieri che pongano in essere gravi violazioni delle regole dei centri in cui sono ospitati (T.A.R. Toscana, sez. II, sent. 21 aprile 2020 – 6 maggio 2020, n. 540)

Deve essere disapplicata la norma di cui alla lettera e) dell’art. 23 del d.lgs. n. 142/2015 che prevede la sanzione della revoca dell’accoglienza per gli stranieri extracomunitari richiedenti protezione internazionale che siano stati ammessi alle misure di accoglienza e che pongano in essere gravi violazioni delle regole dei centri in cui sono ospitati o comportamenti gravemente violenti. Sul punto, infatti, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 12
novembre 2019, C – 233/18 ha statuito che uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni applicabili ad un richiedente in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza o di comportamenti gravemente violenti, la revoca neanche temporanea dell’accoglienza, e tanto sia perché l’applicazione di tale sanzione è incompatibile con l’obbligo di garantire al richiedente un tenore di vita dignitoso sia perché violerebbe il requisito di proporzionalità.

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