Il Consiglio di Stato ha sancito che il diniego opposto dall’Amministrazione all’ostensione dei documenti esaurisce il suo potere di differimento (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 15 maggio 2020, n. 3101)

Il massimo giudice amministrativo ha statuito che il diniego assoluto opposto dall’Amministrazione all’accesso agli atti comporta, per implicito ma secondo buona fede, la preclusione alla spendita del potere di diniego relativo, vale a dire il differimento all’accesso, consumando di conseguenza il potere stesso di differimento. Si rammenta che l’art. 22 comma 2, l. n. 241 del 1990 secondo cui l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, introduce al comma 3 il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi, che, salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela, riconosce il diritto di accesso agli atti a chiunque vi abbia interesse in quanto finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ossia a quei soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

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