Non va sospesa l’ordinanza sindacale contingibile e urgente con la quale il ricorrente è stato sottoposto, in via cautelativa, alla misura dell’isolamento obbligatorio presso il proprio domicilio con divieto assoluto di contatti con altre persone, dal giorno 21 aprile 2020 fino al 4 maggio 2020 compreso, con sorveglianza attiva svolta da parte del personale dell’ufficio dei vigili comunali e forze dell’ordine, dal momento che la disposta quarantena obbligatoria risulta quasi interamente effettuata. |