Emergenza sanitaria: non è infondata l’ordinanza regionale che reitera il divieto di ogni attività motoria all’aperto anche in forma individuale comprese quelle dei minori accompagnati dai genitori (T.A.R. Sicilia, sez. I, dec. 17 aprile 2020, n. 458)

Non appare infondata l’ordinanza contingibile e urgente n. 16 dell’ 11.04.2020, del Presidente della Regione Sicilia che reitera il divieto (ex art. 1 co. 2 dell’ordinanza c del Presidente della Regione n. 6 del 19.03.2020) di “… ogni attività motoria all’ aperto anche in forma individuale comprese quelle dei minori accompagnati dai genitori…”, né si pone in contrasto con quanto previsto a livello statale poiché l’art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020 vieta tassativamente ai soli Sindaci di provvedere “in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”, mentre analogo, tassativo, divieto non risulta essere sancito per gli organi di livello regionale. Peraltro, gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica che sono sottesi alle ordinanze impugnate (entro cui si inscrivono i divieti e i limiti di libera circolazione cui fa riferimento parte ricorrente), appaiono prevalenti rispetto agli interessi ed alla posizione giuridica dei ricorrenti, essendo, i predetti aspetti, correlati sia alla ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica, sia all’esigenza di scoraggiare a priori, specificamente nella realtà siciliana, possibili espedienti e comportamenti elusivi della quarantena generalizzata imposta direttamente dal citato Decreto Legge.

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