Le inottemperanze alla prescrizione di cui al punto n. 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13 marzo 2020 e l’insussistenza di alcuna delle cause giustificative di esclusione dal disposto obbligo di “rimanere nelle proprie abitazioni” ivi previste sono sufficienti a fondare la legittimità della quarantena domiciliare. La misura della domiciliazione fiduciaria, infatti, è fissata in relazione a determinate evenienze ad esito di specifiche valutazioni proprie del particolare settore medico di riferimento e segue anche precauzionalmente al fatto in sé, comunque e da qualunque autorità riscontrato.