Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, commi 2 e 3, del d.P.C.M. 18 aprile 2013, deve ritenersi illegittimo il comportamento del Prefetto che si sottragga all’obbligo di pronunciarsi in via espressa sulla domanda di iscrizione nella White-list presentatagli dall’impresa interessata, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito alla sussistenza o meno di situazioni relative all’impresa stessa che denotino possibilità di infiltrazione mafiosa.
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