Deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lett. a), L .Reg. Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l’inserimento nella categoria della protezione ai collaboratori o portatori di partita iva a prescindere dal reddito percepito. Le norme in questione, disciplinanti la “Determinazione del canone di locazione sopportabile” violerebbero l’art. 3 Cost., sottoponendo a un trattamento differenziato – e deteriore – situazioni di precarietà economico-reddituale analoghe o addirittura identiche (in quanto caratterizzate dal possesso di un reddito in entrambi i casi al di sotto di determinate soglie) a quelle prefigurate dal comma 4, lettera a), dell’art. 31. l.reg. Lombardia n. 27 del 2009, sol perché il reddito posseduto deriva da lavoro autonomo anziché da pensione, lavoro dipendente o assimilato. Trattasi, invero, di situazioni di debolezza economica non dissimili tra loro, non potendosi distinguere, sotto il profilo della capacità di far fronte al pagamento di un canone locatizio ERP, la condizione del soggetto che percepisca entrate esigue dalle fonti di cui al citato comma 4, lettera a), dalla condizione di altro soggetto che tragga un reddito di pari ammontare dallo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo.
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