Nel sistema di vendite piramidali gli aderenti collocati nei livelli più bassi sopportano i costi non scaricati su livelli ancora più bassi (C.d.S, sez. VI, 13 gennaio 2020, n.321)

Il sistema di vendite piramidali ha l’obiettivo commerciale primario non di collocare sul mercato il bene o servizio, bensì reclutare un numero maggiore di incaricati in quanto, non essendoci una attività economica che consenta di generare entrate a sufficienza per finanziare il corrispettivo promesso ai consumatori, si ha bisogno di finanziare i corrispettivi versati ai membri già presenti. Il sistema è destinato a saturarsi una volta che risulti impossibile reclutare ulteriori aderenti, con il risultato che gli aderenti collocati nei livelli più bassi della struttura sopporteranno in via definitiva il costo dovuto dal pagamento della fee d’ingresso che non sono riusciti a “scaricare” su un livello ancor più basso. Per questo motivo, le forme di vendita con caratteristiche piramidali costituiscono una fattispecie di reato ‒ tipizzata al comma 1 dell’art. 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173, la quale fa divieto della «promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura» ‒, punita con la pena alternativa dell’arresto da sei mesi ad un anno o dell’ammenda da € 100.000 a € 600.000 (art. 6 della legge n. 173 del 2005).

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