La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico e il potere di pianificazione urbanistica (Consiglio di Stato, sez. II, sent. 1° ottobre 2019 – 14 novembre 2019, n. 7839)

La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico è principio fondamentale della Costituzione (art. 9) ed ha carattere di preminenza rispetto agli altri beni giuridici che vengono in rilievo nella difesa del territorio, di tal che anche le previsioni degli strumenti urbanistici devono necessariamente coordinarsi con quelle sottese alla difesa di tali valori. Le esigenze di tipo conservativo devono naturalmente contemperarsi, senza tuttavia mai recedere completamente, con quelle connesse allo sviluppo edilizio del territorio che sia consentito dalla disciplina urbanistica nonché con le aspettative dei proprietari dei terreni che mirano legittimamente a sfruttarne le potenzialità edificatorie. In ogni caso, l’intersecarsi dei livelli di tutela, purché nel rispetto della ripartizione delle competenze sancito dalla Costituzione, è possibile allo scopo di enfatizzare gli effetti di ordinato sviluppo del territorio, essendo stato esteso il contenuto del piano regolatore generale anche all’indicazione dei vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico. È dunque legittimo il vincolo che, nel caso di specie, è stato apposto su un “villino” di fine Ottocento – così come quello imposto sugli altri immobili ritenuti di particolare pregio storico- architettonico, in maniera generalizzata ed uniforme, tale pertanto da scongiurare qualsiasi ipotesi di disparità di trattamento – non comportando effetti di natura espropriativa, ma limitandosi a prevedere che gli interventi edilizi concernenti tali immobili vengano realizzati nel rispetto della specifica disciplina di tutela dettata dallo strumento generale di governo del territorio.

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