La valenza delle linee guida ANAC nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica (T.A.R. Lazio, sez. II, sent. 7 ottobre 2019, n. 11594)

Con le Linee guida dell’ANAC n. 2 del 2016 non si forniscono indicazioni prescrittive in ordine alla formulazione delle griglie dei punteggi, ma ci si limita a recare indicazioni di massima al riguardo alle stazioni appaltanti. In particolare, nelle predette Linee guida si richiama la necessità di assicurare che a ciascuna componente, criterio o subcriterio sia attribuito un peso non sproporzionato e irragionevole. Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica risponde alla finalità di garantire la segretezza dell’offerta economica fino al completamento della valutazione delle offerte tecniche ed è perciò funzionale a evitare che l’offerta tecnica contenga elementi che consentano di ricostruire, nel caso concreto, l’entità dell’offerta economica.

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