L’incostituzionalità della norma sul contratto di patrocinio legale non travolge la procura alle liti in quanto atto interamente disciplinato dalla legge processuale (Cass. Civ., sez. III, sent. 16 maggio – 19 settembre 2019, n. 23335)

La retroattività degli effetti della dichiarazione d’incostituzionalità di una norma si limita a coinvolgere i soli rapporti ancora pendenti, incontrando il limite dei “rapporti esauriti”, in base al quale l’efficacia retroattiva di tali sentenze non può travolgere le situazioni giuridiche divenute irrevocabili, in quanto ciò comprometterebbe la certezza dei rapporti giuridici. Nella fattispecie, la pronuncia d’incostituzionalità della legge regionale che consentiva agli enti di essere difesi dall’avvocatura regionale coinvolge il contratto di patrocinio legale, che è un rapporto ancora pendente. Tuttavia, la distinzione fra il detto contratto e la procura, che è un negozio unilaterale di rilievo processuale, con cui il professionista viene investito dello ius postulandi, fa sì che quest’ultima rimanga sostanzialmente insensibile alla sorte del primo, di talché l’invalidità del contratto non si riverbera sulla procura e dunque, non priva il difensore dello ius postulandi, mantenendo salva l’attività processuale svolta fino all’esaurimento del grado di giudizio.

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