Il decorso del termine per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione richiede la “piena conoscenza” da parte del destinatario del medesimo, ove mancasse una personale comunicazione (Consiglio di stato, sez. V, sent. 20 settembre 2019, n. 6251)

Il termine per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione conclusivo di una procedura ad evidenza pubblica, in base alla regola generale dettata dall’art. 41, comma 2, c.p.a., decorre dal momento in cui il concorrente abbia acquisito “piena conoscenza” dell’aggiudicazione, del suo concreto contenuto dispositivo e della sua effettiva lesività. Dunque, laddove non avesse avuto luogo la comunicazione dell’aggiudicazione, le altre forme di pubblicità legali, quali la pubblicazione all’albo pretorio del Comune ovvero sul profilo della committente e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, non potrebbero ritenersi idonee a far decorrere il suddetto termine ex art. 120 c.p.a.

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