Legittimo il decreto di espulsione dal territorio dello Stato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza. (T.A.R. Lazio, sez. I – ter, sent. 20 settembre 2019, n. 11181)

Il ritrovamento in casa di un soggetto straniero di immagini relative ad un contesto etnico-religioso a sfondo terroristico giustifica (anche in forza della elevata discrezionalità in ordine alla sussistenza di ragioni di ordine pubblico affidate agli organi del Ministero dell’Interno) la decisione di procedere all’espulsione dello stesso, dovendosi ritenere preminente l’interesse alla sicurezza interna ed esterna dello Stato, interesse essenziale ed insopprimibile della collettività, rispetto all’interesse del ricorrente a permanere, anche per breve durata e per particolari condizioni economiche e familiari, sul territorio Italiano. Ciò, anche sul presupposto che la tutela della vita privata e familiare, sancita anche dall’art. 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, non è incondizionata, posto che l’ingerenza dell’autorità pubblica nella vita privata e familiare è consentita, ai sensi dell’art. 2 della Cedu, se prevista dalla legge quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, del benessere economico del Paese, della difesa dell’ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute e della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui.

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