Nella sentenza in epigrafe, la sezione quinta di Palazzo Spada coglie l’occasione per ribadire che, sulla scorta della giurisprudenza costante del medesimo Giudice, possono essere ritenuti segni di riconoscimento quelli eccedenti il modo normale esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda non semplicemente riducibile e non spiegabile in base alla fisiologica incertezza o svista occorse nell’indicare un determinato simbolo, nell’apporre il crocesegno o nell’indicare il nominativo del candidato suffragato (ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2016, n. 245, 18 gennaio 2016, n. 142, 7 luglio 2015, n. 3368, 15 giugno 2015, n. 2934, 17 marzo 2015, n. 1376, 9 settembre 2013, n. 4474). (….) Per giurisprudenza incontrastata in materia di elezioni nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (sentenze 18 gennaio 2006, n. 109 e 18 novembre 2011, n. 6070 e da ultimo nella sentenza 13 aprile 2016, n. 1477), secondo cui l’invalida espressione del voto di preferenza a un candidato alla carica di consigliere non invalida automaticamente quello espresso nei confronti del candidato sindaco collegato alla lista di cui fa parte il primo. In particolare, l’orientamento ermeneutico richiamato si fonda sul citato art. 71, comma 5, t.u.e.l., il quale scinde chiaramente il suffragio al sindaco dal voto di preferenza al candidato consigliere della lista presentatasi in appoggio al primo: «Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno»; nonché sul principio generale del favor voti, il quale sancisce che gli effetti dell’invalidità conseguenti all’indeterminabile manifestazione di volontà elettorale non possono propagarsi ad espressioni ulteriori ed autonome.
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