È da ritenersi insussistente la responsabilità del datore di lavoro nella causazione del sinistro ogniqualvolta, pur avendo egli provveduto a fornire, a mezzo dei suoi preposti, i necessari mezzi di protezione nonché ad impartire specifiche istruzioni sull’uso degli stessi, la condotta del lavoratore abbia assunto il carattere dell’assoluta imprevedibilità.