La volontà contraria manifestata in ordine al proprio rientro in Italia da un
minorenne che abbia un’età e una maturità tali, secondo l’apprezzamento del giudice del merito, da giustificare il rispetto della sua opinione, può costituire, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della Convenzione dell’Aja, ipotesi, distintamente valutabile, ostativa all’accoglimento della domanda di rimpatrio.