E’ illegittimo il regolamento concorso docenti 2018, nella parte in cui prevede, nella valutazione dei titoli, la sola docenza effettuata a tempo determinato senza considerare quella svolta a tempo indeterminato. La distinzione tra le due categorie, non prevista espressamente dal legislatore, determina una disparità di trattamento per cui l’amministrazione, valutando soltanto il servizio prestato dai “precari” delle scuole non paritarie opera una discriminazione in danno dei docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole paritarie e non valorizza l’esperienza professionale acquisita. Le disposizioni in questione devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato e alla luce delle ulteriori disposizioni normative contenute nell’articolo 400 commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994, con cui si prevede la valutazione del servizio d’insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato.
Post correlati
L’accertamento del dolo nel delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. (Cass. Pen., Sez. V, 11 febbraio 2026 – 3 aprile 2026, n. 12616)
16 Aprile 2026
La Cassazione si pronuncia sulla sussistenza del rapporto di specialità tra le fattispecie di cui agli artt. 570 e 570-bis c.p. (Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2026 – 1 aprile 2026, n. 12321)
16 Aprile 2026
Il Consiglio di Stato interviene in tema di rimodulazione di incentivi alla produzione di energia elettrica (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20 marzo 2026, n. 2397)
16 Aprile 2026
In materia di recupero degli emolumenti indebitamente percepiti dai militari (Consiglio di Stato, sez. II, sent. 16 marzo 2026, n. 2174)
16 Aprile 2026
Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’impugnazione delle valutazioni della commissione di avanzamento da parte dell’ufficiale promosso che contesta la posizione in graduatoria (Consiglio di Stato, sezione II, 21 marzo 2026, n. 2398)
16 Aprile 2026

