La Corte costituzionale si pronuncia sul limite ai mandati consecutivi per i Sindaci (Corte costituzionale, sent. 10 dicembre 2024, n. 196)

Con la sentenza n. 196 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di
costituzionalità, proposte dalla Regione Liguria, nei confronti dell’art. 4, co. 1, del d.l. n. 7 del 2024,
che ha modificato la disciplina recata dall’art. 51, co. 2, del TUEL. Disposizione con la quale il
legislatore ha previsto che per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non vi sia
alcun limite ai mandati; che per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000
abitanti il limite di mandati consecutivi sia pari a tre; che per i sindaci dei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti resti fermo il limite di due mandati consecutivi. La Regione Liguria
riteneva che la nuova disciplina violasse diversi parametri costituzionali, risultando in particolare
irragionevole la previsione di due o tre mandati consecutivi a seconda del dato dimensionale del
comune: di qui la richiesta di estendere anche ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti il limite di tre mandati consecutivi.
La Corte costituzionale ha ribadito che la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi
è scelta normativa idonea a bilanciare l’elezione diretta del sindaco con l’effettiva par condicio tra i
candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione
elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità
degli enti locali. Il punto di equilibrio tra tali contrapposti interessi costituzionali deve essere fissato
dal legislatore ed è sindacabile solo se manifestamente irragionevole.
La Corte ha, dunque, affermato che non è manifestamente irragionevole la scelta legislativa di
stabilire, a seconda della dimensione demografica dei comuni, un limite ai mandati consecutivi dei
sindaci, sempre che essa realizzi un equo contemperamento tra i diritti e i principi costituzionali che
vengono in considerazione. In particolare, l’attuale art. 51, co. 2, TUEL pone limiti diversi ai mandati
consecutivi secondo una logica graduale, sul presupposto che tra le classi di comuni nei quali si
articola l’attuale disciplina vi siano rilevanti differenze, in ordine agli interessi economici e sociali
che fanno capo agli stessi: si tratta di un esercizio non manifestamente irragionevole della
discrezionalità legislativa, che intende realizzare un equo contemperamento tra i diritti e i principi
costituzionali che vengono in considerazione.

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