Mancata previsione della diminuente per i casi meno gravi di produzione di materiale pedopornografico (Corte costituzionale, sent. 20 maggio 2024, n. 91)

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 600-ter,
primo comma, numero 1), cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo
comma, Cost., nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale
pornografico mediante l’utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore
gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi. I
Giudici hanno dunque sottolineato che solo una pena rispettosa del canone della
proporzionalità, calibrata sul disvalore del caso concreto, garantisce una effettiva
individualizzazione della pena e la sua funzione rieducativa.
Alla luce di tali principi la Corte ha osservato che, per il reato di produzione di
materiale pedopornografico, la mancata previsione di una “valvola di sicurezza” che
consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla concreta gravità della
singola condotta, può determinare l’irrogazione di una sanzione non proporzionata.
Ad avviso della Corte, è stata sottolineata la necessità di prevedere delle diminuenti al
fine di garantire la possibilità di graduare e individualizzare la sanzione rispetto allo
specifico disvalore della singola condotta e assicurare il rispetto dei principi fissati
dagli artt. 3 e 27 Cost..

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