È incostituzionale la disposizione della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste che esclude chi non abbia la cittadinanza italiana o europea dall’accesso a un mutuo agevolato per il recupero di borghi storici (Corte cost., sent. 20 febbraio – 29 marzo 2024, n. 53)

Con la sent. n. 53 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, co. 1, della legge della Regione Valle d’Aosta n. 3 del 2013 (Disposizioni in materia di politiche abitative), in riferimento all’art. 3 Cost., in quanto la pura esclusione dall’accesso al finanziamento di un mutuo agevolato per il recupero di borghi storici di chi – pur se proprietario da quindici anni di un immobile fra quelli identificati dalla Regione come meritevoli di recupero, o proprietario di uno dei citati immobili e residente da almeno otto anni nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste – non sia cittadino italiano o di uno dei Paesi dell’Unione europea, risulta un criterio del tutto scollegato dalla ratio della disciplina censurata. Per la Corte, infatti, pur «potendo il legislatore valorizzare le esistenti differenze di fatto tra cittadini e stranieri», tuttavia, «lo status di straniero non può essere di per sé considerato “come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi”» (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 2020 e le numerose pronunce ivi richiamate). In particolare, quando vengono riconosciuti dei benefici, pur al di fuori di quelli vòlti a «soddisfare diritti fondamentali», la individuazione delle categorie dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie – deve essere operata, «sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza; al legislatore (statale o regionale che sia) è consentito, infatti, introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria». Per la Corte costituzionale non è, altresì, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, co. 1, lettera a) della citata legge valdostana nella parte in cui prevede, ai fini dell’accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, il requisito della residenza protratta nella Regione autonoma da almeno otto anni.

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