La Corte costituzionale, dichiarando non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Lecce, ha ritenuto che un provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato, che esprima apprezzamenti sulla colpevolezza della persona indagata, viola “in maniera eclatante” il suo diritto costituzionale di difesa e il suo diritto al contraddittorio, oltre che il principio della presunzione di non colpevolezza. Nello specifico, la Corte ha sottolineato che tanto l’iscrizione nel registro degli indagati, quanto il provvedimento di archiviazione di chiusura delle indagini, sono provvedimenti concepiti dal legislatore come “neutri”, dai quali è erroneo far discendere conseguenze negative per la reputazione dell’interessato. Pertanto, se il provvedimento di archiviazione esprime giudizi sulla colpevolezza dell’imputato, esso risulterà del tutto indebito, “a fronte della considerazione che, una volta riscontrato l’avvenuto decorso del termine di prescrizione, gli stessi poteri di indagine e di valutazione del pubblico ministero sui fatti oggetto della notitia criminis vengono meno”.
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