E’ parzialmente illegittimo l’articolo 75, secondo comma, del Dlgs n. 59/2011 (Codice antimafia) nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi. Si tratta di prescrizioni troppo vaghe e generiche, prive di quel contenuto determinato e specifico necessario per dare loro un valore precettivo, come già riscontrato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza “de Tommaso e dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza “Paternò’”.
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