È discriminatorio, e quindi nullo, il licenziamento del dipendente divenuto disabile per malattia, anche se motivato da riorganizzazione aziendale con conseguente soppressione del posto di lavoro. È quanto statuito dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con l’ordinanza 20 ottobre 2022, n. 30971. La mancata sostituzione del dipendente e la mancata assunzione di un’ulteriore risorsa destinata a coprirne la posizione non esclude, infatti, la natura discriminatoria del licenziamento irrorato in ragione dello status di handicap del dipendente.
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