Nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, a norma dell’art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione. È quanto statuito dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 18454 dell’8 giugno 2022. La proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema determina una situazione equiparabile, nell’ambito del diritto pubblico, a quella della “utilizzazione”, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l’ambiente e l’ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Di conseguenza, è la Regione a dover essere considerata l’esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali giacché se ne serve nel senso dianzi precisato, salvo che provi il caso fortuito.
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