In tema di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l’onere di provare non solo l’esistenza e l’entità del danno ma anche il nesso causale tra il trasporto e l’evento dannoso subito. Sul vettore incombe, invece, la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell’art 1227 c.c. È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 3 maggio 2022, n. 13958. Il caso di specie riguardava la domanda di risarcimento per i danni subiti a bordo del treno Intercity Palermo-Roma al termine della traversata su traghetto RFI da Messina a Villa S.G. a causa dell’urto del traghetto contro l’invasatura del ponte.
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