Con la sentenza n. 15148 del 20220, la Corte di Cassazione ha confermato il risarcimento dei danni a carico del padre naturale in favore del figlio di cui si è disinteressato fin dalla nascita. In particolare, il danno subito dal figlio deve essere liquidato tenendo conto della maggiore incidenza dell’assenza della figura paterna durante il periodo cruciale degli anni di sviluppo e crescita (0-18 anni) e poi in misura decrescente per il periodo successivo. Per i giudici, il disinteresse mostrato dal padre non costituisce solo una violazione degli obblighi di cura, assistenza e mantenimento del figlio, ma ha anche inevitabilmente provocato la lesione dei diritti del figlio nascenti dal rapporto di filiazione; pertanto può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 c.c., per violazione, nel caso di specie, dell’ art. 2 e dell’art. 30 della Costituzione.
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