In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività – lavorativa ma anche extralavorativa – durante l’assenza per malattia del dipendente, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che non vi è alcun divieto di svolgere un’attività, anche in favore di terzi, durante il periodo di malattia, purché non infranga l’obbligo di fedeltà, correttezza e buona fede; scattando, in tal caso, una sanzione espulsiva a carico del dipendente. La Corte chiarisce che, ai fini del rilievo disciplinare, la prova dell’incidenza dell’attività extralavorativa nel ritardare o pregiudicare il pieno recupero psicofisico resta comunque a carico del datore di lavoro.
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