Nella liquidazione del danno morale non rilevano fatti e avvenimenti sopravvenuti (Cass Civ., sez. VI, ord. 13 aprile 2022, n. 12060)

In tema di danno c.d. non patrimoniale, con l’ ordinanza n. 12060 del 13 aprile 2022, la Corte di Cassazione chiarisce alcuni importanti principi in tema di individuazione – e discriminazione – del danno c.d. morale rispetto al danno alla salute in sede di liquidazione. Sul punto, gli Ermellini statuiscono che la liquidazione del danno morale deve effettuarsi con riferimento al momento dell’evento dannoso ed alle caratteristiche dello stesso, escludendo qualsiasi incidenza di fatti ed avvenimenti successivi, ivi compresa la morte del soggetto leso.

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