La morte di un individuo, conseguenza di un illecito civile, fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); grava in questi casi sul convenuto l’onere di provare che tra la vittima e i suoi superstiti non vi fossero rapporti di carattere familiare, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali al secondo.
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