Con la sentenza in oggetto, la Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al primo comma dell’articolo 199 del codice di procedura penale, relativamente alla facoltà, per i prossimi congiunti dell’imputato, di astenersi dal testimoniare, il quale introduce un’eccezione per il familiare che sia persona offesa dal reato. La Corte ha respinto le censure sollevate, riferite agli articoli 3, 27, 29 e 117 della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU), affermando che l’eccezione alla facoltà di astensione non è irragionevole, sproporzionata, né lesiva della vita e dell’unità familiare.
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