Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Taranto sull’articolo 2 del codice antimafia relativamente all’attribuzione all’autorità di pubblica sicurezza – e in particolare al questore –, anziché all’autorità giudiziaria, della competenza a disporre la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. La Consulta ha ricordato che una restrizione della libertà personale si verifica quando la persona subisce una coazione nel proprio corpo, come nel caso di arresto o di detenzione, o ancora nel caso di un trattamento medico coattivo, confermando così la sua costante giurisprudenza nel configurare la disciplina delle misure di prevenzione e dei cosiddetti “DASPO”.
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